Guida all’IVA per società UK che vendono servizi digitali a clienti in Regno Unito, UE e USA. B2B, B2C, reverse charge e Non-Union OSS.

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La vendita online di servizi digitali da parte di una società stabilita nel Regno Unito richiede una particolare attenzione alla corretta applicazione dell’IVA.

Dopo la Brexit, infatti, il Regno Unito è considerato un Paese terzo rispetto all’Unione Europea. Di conseguenza, una società britannica che vende software, servizi SaaS, contenuti digitali, abbonamenti online o altri servizi erogati elettronicamente deve individuare, per ciascuna operazione, dove è stabilito il cliente e se quest’ultimo opera come impresa (B2B) oppure come consumatore finale (B2C).

La distinzione è fondamentale perché determina il luogo di tassazione del servizio, l’eventuale applicazione della UK VAT, dell’IVA di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un’imposta indiretta prevista da un Paese extra-UE.

1. Il primo passaggio: distinguere tra clienti B2B e B2C

La prima verifica riguarda la natura del cliente.

Nel rapporto B2B (Business to Business) il cliente acquista il servizio nell’ambito della propria attività economica.

Nel rapporto B2C (Business to Consumer) il servizio viene invece acquistato da un consumatore privato.

Questa distinzione assume particolare importanza nelle operazioni internazionali, poiché le regole di territorialità IVA applicabili alle due categorie sono differenti.

2. Vendita di servizi digitali a clienti nel Regno Unito

Quando sia il fornitore sia il cliente sono stabiliti nel Regno Unito, la gestione è relativamente semplice.

Se la società britannica è registrata ai fini VAT e l’operazione è imponibile, applicherà normalmente la UK VAT prevista per il servizio.

La regola riguarda, in linea generale, sia i clienti business sia i consumatori privati.

Pertanto:

Società UK → cliente UK B2B = UK VAT

Società UK → cliente UK B2C = UK VAT

Naturalmente, occorre verificare eventuali esenzioni o regimi particolari applicabili allo specifico servizio commercializzato.

3. Vendita a un’impresa dell’Unione Europea: operazioni B2B

Consideriamo una società britannica che vende un servizio digitale a una società italiana, francese, tedesca o di un altro Stato membro UE.

Per i servizi B2B trova generalmente applicazione il principio secondo cui la prestazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui è stabilito il cliente.

La società UK, pertanto, non applica la UK VAT.

L’IVA viene normalmente assolta dal cliente europeo attraverso il meccanismo del reverse charge previsto dalla normativa dello Stato membro di appartenenza.

Esempio

Una società UK fornisce un servizio del valore di € 5.000 a una società italiana dotata di partita IVA.

La società britannica fatturerà:

Servizio: € 5.000
VAT addebitata: € 0
Totale: € 5.000

Sarà il cliente italiano ad assolvere l’IVA attraverso il meccanismo dell’inversione contabile secondo la normativa italiana.

È quindi particolarmente importante verificare la natura imprenditoriale del cliente e acquisire correttamente il relativo VAT number.

4. Vendita di servizi digitali a consumatori dell’Unione Europea

La situazione cambia significativamente quando il cliente europeo è un consumatore privato.

Per i servizi elettronici B2C, il principio generale è che l’IVA deve essere applicata nel Paese in cui è stabilito o risiede abitualmente il consumatore.

Pertanto:

cliente privato italiano → IVA italiana

cliente privato francese → IVA francese

cliente privato tedesco → IVA tedesca

cliente privato spagnolo → IVA spagnola

e così via.

Questo significa che una società UK che vende servizi digitali a consumatori residenti in diversi Paesi europei potrebbe, teoricamente, trovarsi a dover gestire aliquote IVA differenti.

Per evitare la necessità di aprire una posizione IVA in ciascuno Stato membro, la normativa europea mette a disposizione il regime Non-Union OSS (One Stop Shop).

5. Il Non-Union OSS per le società britanniche

Il Non-Union OSS è un regime speciale rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione Europea che effettuano determinate prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali UE.

Dopo la Brexit, una società stabilita esclusivamente nel Regno Unito può quindi utilizzare questo regime, ricorrendone i presupposti.

La società può scegliere uno Stato membro dell’Unione Europea nel quale identificarsi ai fini del Non-Union OSS.

Una società UK può, ad esempio, scegliere l’Italia come Stato membro di identificazione.

L’Italia diventa in questo caso il punto attraverso il quale vengono centralizzati gli adempimenti OSS, ma ciò non significa applicare l’IVA italiana a tutte le vendite europee.

L’aliquota applicabile continua infatti a dipendere dal Paese del consumatore.

Un esempio pratico

Supponiamo che, in un trimestre, una società UK realizzi le seguenti vendite B2C:

Paese del clienteVendite netteAliquota IVAIVA
Italia€ 20.00022%€ 4.400
Germania€ 15.00019%€ 2.850
Francia€ 10.00020%€ 2.000
Spagna€ 5.00021%€ 1.050
Totale€ 50.000€ 10.300

La società britannica applicherà quindi l’IVA prevista da ciascun Paese, ma potrà dichiarare e versare l’imposta attraverso un’unica dichiarazione OSS trimestrale presentata nello Stato membro di identificazione.

Sarà successivamente l’amministrazione fiscale interessata dal regime OSS a provvedere alla ripartizione delle somme tra gli Stati membri di consumo.

6. Perché una società UK può scegliere l’Italia per il Non-Union OSS

Per una società britannica che abbia rapporti commerciali significativi con l’Italia, la scelta dell’Italia quale Stato membro di identificazione può rappresentare una soluzione organizzativamente efficiente.

La convenienza, tuttavia, non dipende dall’aliquota IVA italiana: l’imposta applicabile resta quella propria dello Stato in cui si trova il consumatore.

La scelta deve quindi essere valutata principalmente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e professionale, considerando la facilità di gestione degli adempimenti e l’assistenza fiscale disponibile nello Stato membro prescelto.

7. Vendita di servizi digitali negli Stati Uniti

Per una società britannica che vende servizi a clienti statunitensi occorre distinguere il trattamento UK VAT dalla fiscalità indiretta americana.

In linea generale, una prestazione B2B territorialmente riferibile a un cliente stabilito negli Stati Uniti non comporta l’applicazione della UK VAT.

Anche per determinati servizi digitali B2C forniti a consumatori statunitensi può non trovare applicazione la UK VAT.

Questo, tuttavia, non significa necessariamente che l’operazione sia priva di imposizione indiretta.

Negli Stati Uniti non esiste un’IVA federale analoga a quella europea. Esiste invece un sistema di Sales Tax disciplinato principalmente a livello statale e locale.

Una società UK che vende servizi digitali negli USA deve pertanto verificare:

  • lo Stato nel quale si trova il cliente;
  • la natura del servizio digitale commercializzato;
  • se quello specifico servizio è soggetto a Sales Tax;
  • l’eventuale raggiungimento delle soglie di economic nexus;
  • l’eventuale obbligo di registrazione, riscossione e versamento della Sales Tax.

Il trattamento di software, SaaS, servizi cloud, download e altri prodotti digitali può infatti variare sensibilmente da uno Stato americano all’altro.

8. Vendite verso altri Paesi extra-UE

La medesima attenzione deve essere prestata quando i clienti si trovano in altri Paesi extra-UE, come Canada, Australia, Svizzera, Giappone o altri mercati internazionali.

Il fatto che un servizio non sia soggetto alla UK VAT non implica automaticamente l’assenza di obblighi fiscali nel Paese del cliente.

Molti ordinamenti hanno introdotto specifici obblighi VAT/GST per i fornitori esteri di servizi digitali.

È quindi necessario effettuare una verifica Paese per Paese, soprattutto quando il volume delle vendite B2C diventa significativo.

9. Attenzione alla definizione di “servizio elettronico”

Un ulteriore aspetto fondamentale riguarda la corretta qualificazione del servizio.

Non qualsiasi servizio fornito attraverso Internet può essere automaticamente considerato un servizio elettronico.

In termini generali, rientrano in questa categoria i servizi erogati tramite Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e caratterizzata da un intervento umano minimo.

Possono rientrare, a seconda delle caratteristiche concrete, servizi quali:

software e relativi aggiornamenti, servizi SaaS, hosting, accesso a piattaforme digitali, download di contenuti, database online e altri servizi automatizzati.

Una consulenza professionale resa personalmente attraverso Zoom, Teams, e-mail o altri strumenti digitali, invece, non diventa automaticamente un servizio elettronico soltanto perché viene fornita a distanza.

La corretta qualificazione del servizio deve quindi precedere l’analisi del trattamento IVA.

10. Come dovrebbe essere strutturato il checkout di una piattaforma digitale

Per un’impresa UK che opera internazionalmente, la gestione fiscale dovrebbe essere integrata direttamente nel processo di vendita.

Il sistema dovrebbe essere in grado di acquisire almeno:

Paese del cliente, natura B2B o B2C, eventuale VAT number, indirizzo di fatturazione e, quando necessario, ulteriori elementi utili a individuare correttamente il luogo del consumatore.

Per le vendite negli Stati Uniti è inoltre opportuno acquisire lo Stato del cliente, in quanto gli obblighi di Sales Tax possono variare territorialmente.

Un corretto sistema di checkout consente quindi di applicare automaticamente il trattamento fiscale appropriato e di conservare le informazioni necessarie a documentare la territorialità dell’operazione.

Schema riepilogativo

ClienteTerritorioTrattamento generale
B2BRegno UnitoUK VAT
B2CRegno UnitoUK VAT
B2BUnione EuropeaNo UK VAT – generalmente reverse charge
B2CUnione EuropeaIVA del Paese del consumatore – possibile Non-Union OSS
B2BUSAGeneralmente no UK VAT – verificare normativa locale
B2CUSAGeneralmente no UK VAT – verificare Sales Tax statale
B2B/B2CAltri Paesi extra-UEVerifica territorialità UK e normativa VAT/GST locale

Conclusioni

Per una società britannica che commercializza servizi digitali online, l’internazionalizzazione delle vendite comporta la necessità di affiancare alla normativa UK VAT anche le regole fiscali dei mercati nei quali sono localizzati i clienti.

Particolare attenzione deve essere dedicata alle vendite B2C nell’Unione Europea: in questi casi l’IVA è generalmente dovuta nello Stato del consumatore e il Non-Union OSS può consentire alla società UK di centralizzare dichiarazione e versamento dell’imposta attraverso un unico Stato membro.

Per le vendite B2B UE, invece, trova normalmente applicazione il meccanismo del reverse charge, mentre per i mercati extra-UE occorre verificare gli eventuali obblighi locali, come la Sales Tax statunitense o i sistemi VAT/GST adottati da altri Paesi.

Studio Annese assiste imprese italiane ed estere nella valutazione della territorialità IVA dei servizi digitali, nell’accesso e nella gestione del regime Non-Union OSS e nella strutturazione dei processi amministrativi e fiscali connessi alle vendite internazionali online.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informative. Il trattamento fiscale deve essere verificato sulla base delle caratteristiche dello specifico servizio, della posizione del cliente e della normativa vigente nei Paesi interessati.